FORUM DELLE ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE

REGOLAMENTO

ART. 1 – E’ costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile l’associazione non riconosciuta denominata “FORUM DELLE ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE – ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DI PROMOZIONE SOCIALE”, di seguito chiamata “FORUM”, con sede a Bologna, attualmente in via Marsala n. 2.

L’associazione potrà istituire senza limite alcuno ulteriori sedi, uffici, filiali, ecc. nell’ambito territoriale del comune di Bologna od al di fuori di esso.

ART. 2 – Il FORUM è costituito per coordinare in forma consultiva associazioni senza finalità di lucro e singoli cittadini interessati all’azione del FORUM medesimo.

ART. 3 – Il FORUM ha lo scopo di svolgere attività a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Il FORUM ha lo scopo di partecipare e promuovere iniziative sociali, culturali, di ricerca, di solidarietà sociale, avendo come obiettivo il coordinamento e la valorizzazione dell’associazionismo democratico e progressista.

Il FORUM si propone in particolare:

  1. di favorire lo scambio di informazioni e di esperienze su tematiche di comune interesse tra le stesse associazioni al fine di un migliore sfruttamento delle possibili sinergie nell’interesse più generale del “sistema associativo” e presentare e pubblicizzare le istanze condivise;
  2. aumentare il processo di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;
  3. promuovere il reciproco arricchimento di idee,esperienze al fine di sostenere le associazioni, valorizzando lo spirito di reciproco sostegno;
  4. rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle associazioni a livello locale, regionale e nazionale nei confronti delle istituzioni .delle forze politiche e delle altre organizzazioni economiche e sociali;
  5. manifestare un continuativo e corale impegno per la legalità, la moralità, contro le discriminazioni etniche, religiose, sessuali o di età;
  6. sostenere lo sviluppo delle associazioni di volontariato, di promozione sociale, di cooperazione sociale rivolte al fine di ottenere fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, ambientali, di welfare, ed a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;
  7. promuovere ed organizzare attività volte alla diffusione dei valori, dei progetti ed istanze delle associazioni;
  8. svolgere attività di rappresentanza delle associazioni aderenti;
  9. svolgere attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali.

A tale scopo il FORUM può organizzare attività quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • convegni, conferenze, seminari, ed altre iniziative di carattere culturale;
  • ricerche, progetti, attività di studio;
  • promozione di progetti finalizzati alla solidarietà;
  • produzione di materiale didattico ed illustrativo delle proprie attività.

Alle attività associative possono partecipare le associazioni aderenti e i singoli associati in regola con le modalità di adesione. La partecipazione alle attività associative è completamente gratuita.

ART. 4 – Il FORUM potrà aderire, pur dovendo sempre mantenere la più completa indipendenza, ad altri enti pubblici e/o privati che perseguano scopi analoghi e comunque quando ciò torni utile al conseguimento dell’oggetto associativo.

ART. 5 – Sono organi dell’associazione:

– L’ASSEMBLEA DEI SOCI;

– IL COORDINAMENTO;

– IL COORDINATORE;

– IL PRESIDENTE.

ART. 6 – Possono aderire al FORUM le associazioni senza finalità di lucro, le fondazioni ed altri enti privati, che mostrino interesse per l’attività associativa tesa agli scopi di cui all’art. 3, o la cui attività sia affine a quella del FORUM o possa interagire con l’attività di questa. L’ammissione dei membri del Comitato avviene a domanda dell’interessato, che deve dimostrare di rientrare nelle categorie indicate nel presente articolo. La loro ammissione è approvata previa decisione insindacabile da parte del Coordinamento. L’ammissione implica l’accettazione integrale del presente Statuto da parte del nuovo membro.

Gli associati sono tenuti:

  • alla corresponsione della quota associativa qualora prevista;
  • all’osservanza dello statuto associativo, degli eventuali regolamenti che il comitato direttivo vorrà formulare, nonchè delle deliberazioni assunte dagli organi associativi.
  • L’associato, persona giuridica o fisica che sia,  può recedere in qualsiasi momento dall’associazione.
  • La qualità di associato si perde per:
  • dimissioni, da comunicarsi per iscritto al coordinamento;
  • il mancato rinnovo del versamento della quota associativa qualora prevista;
  • l’aver assunto posizioni e/o comportamenti contrastanti con le finalità ed i principi cui è preordinata l’attività dell’associazione;
  • il decesso ovvero la perdita della capacità d’agire ovvero, per le persone giuridiche e gli enti l’estinzione;
  • lo scioglimento dell’associazione;
  • la condanna dell’associato per reati penali che comportino la reclusione.

ART. 7 – L’assemblea è composta da tutti gli associati individuali e collettivi. Può essere ordinaria o straordinaria ed è di regola convocata dal presidente; si applicano, quando non derogati anche implicitamente dal presente statuto, gli artt. 20 e 21 cod. civ..

La convocazione dovrà avvenire mediante affissione presso la sede associativa di apposito avviso e mediante lettera, anche in formato elettronico, agli associati, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie trattate. L’affissione dell’avviso dovrà avvenire almeno dieci giorni prima rispetto a quello fissato per l’adunanza. La lettera dovrà essere inviata almeno cinque giorni prima rispetto a quello fissato per l’adunanza. In mancanza delle formalità suddette l’assemblea si reputa comunque validamente costituita quando sono presenti la maggioranza degli associati.

ART. 8 – L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno ed ha i seguenti  compiti:

  • deliberazioni in materia di bilancio consuntivo;
  • nomina del Presidente;
  • nomina dei componenti del coordinamento;
  • approvazione del programma di attività.

L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con almeno la presenza di almeno metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

L’assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modificazioni del presente statuto associativo e circa l’attribuzione del fondo comune in caso di scioglimento dell’associazione;

L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con almeno la presenza di almeno metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

 

ART. 9 – Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 10 – L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza o temporaneo impedimento, dal coordinatore. Le deliberazioni vengono fatte risultare da appositi verbali redatti da un segretario nominato in seno all’assemblea e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

ART. 11 – Ogni associato deve intervenire personalmente all’assemblea non essendo ammessa la possibilità di delega e/o di voto per corrispondenza. Le associazioni o enti associate possono farsi rappresentare dal loro presidente, o equivalente, oppure da suo delegato.

ART. 12 – Il coordinamento è composto da un massimo di trenta componenti più il presidente. Esso è composto per due terzi di rappresentanti per ognuna delle associazioni, fondazioni o altri enti aderenti e per un terzo di rappresentanti eletti dall’assemblea tra i soci individuali. Ne fa parte di diritto il presidente. Per quanto riguarda i componenti eletti dalle associazioni, fondazioni o enti aderenti:

  • se queste sono venti o meno di venti, ogni associazione ha diritto ad almeno un proprio componente;
  • se queste sono più di venti, le associazioni propongono i venti componenti previsti, con la presenza di un solo componente per ogni associazione, tramite una votazione in cui ognuna di esse non possa votare più di un terzo degli eleggibili spettanti.

Il coordinamento ha il compito di:

  • applicare operativamente gli indirizzi generali formulati dall’assemblea;
  • redigere il rendiconto annuale, correlato da una relazione esplicativa, sulla base delle operazioni associative svolte con riferimento all’anno solare;
  • determinare l’ammontare della quota associativa;
  • organizzare le attività del FORUM e provvedere a divulgarle presso gli associati;
  • eleggere il coordinatore;
  • eleggere il tesoriere;
  • nominare l’ufficio esecutivo;

affidare ulteriori eventuali incarichi, quali quello di vice-coordinatore/i, portavoce, coordinatore di settore, ecc.

provvedere alla tenuta su appositi registri non vidimati della contabilità relativa alle operazioni poste in essere dal FORUM.

Le deliberazioni del coordinamento sono valide se adottate con il voto della maggioranza dei presenti.

ART. 13 – Il presidente del FORUM, eletto dall’assemblea, svolge le seguenti funzioni:

  • presiede l’assemblea degli associati;
  • ha la rappresentanza esterna del FORUM;
  • ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’associazione sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione;
  • ha la facoltà di contrarre obbligazioni in nome e per conto dell’associazione, su delibera del coordinamento.
  • ART. 14 – Il coordinatore del FORUM, eletto dal coordinamento, svolge le seguenti funzioni:
  • convoca e presiede il coordinamento;
  • propone, in accordo col presidente, il piano di attività;
  • coordina le attività dell’associazione.

ART. 15 – L’ufficio esecutivo del coordinamento è composto dal coordinatore, dal tesoriere e dagli eventuali vice-coordinatori e portavoce e da un numero di soci fino ad un massimo di 11. Esso ha il compito di supportare l’attività organizzativa del FORUM e di assumere in caso di urgenza decisioni di natura organizzativa e di iniziative esterne per conto del coordinamento.

ART. 16 – Il Presidente può nominare un Comitato scientifico del FORUM, composto di soci con particolari competenze sulle materie nelle quali l’associazione opera, eventualmente delegando ad uno di essi il coordinamento dello stesso.

ART. 17 – Il fondo comune dell’associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili alla stessa appartenenti nonchè da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

ART. 18 – Sono fonti di finanziamento dell’associazione:

  • le quote associative;
  • i contributi e le liberalità autonomamente corrisposte dagli associati anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
  • i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, italiane, europee, internazionali o di altro Stato, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
  • i proventi derivanti dal fondo comune;
  • le donazioni ed i lasciti testamentari;
  • i rimborsi derivanti da convenzioni;
  • le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • ogni provento comunque derivante dallo svolgimento delle attività associative.

ART. 19 – La durata di ogni esercizio associativo coincide con l’anno solare (1 GENNAIO – 31 DICEMBRE).

Ogni esercizio associativo dovrà essere riepilogato economicamente, patrimonialmente e finanziariamente in un apposito rendiconto annuale da redigersi in forma scritta ma senza particolari obblighi di forma e/o esposizione.

Dal rendiconto annuale devono comunque desumersi l’ammontare complessivo delle entrate e delle uscite dell’associazione distinte per natura di conseguimento.

L’eventuale avanzo deve essere destinato al perseguimento degli scopi associativi. L’eventuale disavanzo deve essere ripianato entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale è maturato.

Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell’associazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea chiamata a deliberare circa il rendiconto stesso.

ART. 20 – Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato in assemblea straordinaria.

Lo scioglimento dell’associazione opera di diritto in caso d’impossibilità di funzionamento della stessa.

In caso di scioglimento dell’associazione il fondo comune dovrà essere, salvo diversa destinazione imposta dalla legge:

  • destinato a finalità di pubblica utilità o devoluto ad altre associazioni che perseguano analoghe finalità.